Affitti brevi: Codice Identificativo – ci sono novità!

Se sei proprietario di una seconda casa che non usi abitualmente, anche tu almeno una volta hai considerato l’idea di affittarla e, per non impegnarti o per paura di beccare l’inquilino moroso, hai pensato alla locazione breve o a turisti. Se è così, allora avrai fatto delle ricerche per reperire maggiori informazioni e tra i suggerimenti hai notato CIR e CIN. Facciamo un riepilogo e vediamo le differenze.

 

CIR: Codice Identificativo Regionale/

Il CIR è un codice alfanumerico ed univoco assegnato dalla Regione, a seguito di richiesta, alle strutture recettive (come ad esempio: B&B, affitta camere e case vacanze), è regolato dalla normativa presente nella Legge n.58/19 ed è stato introdotto sia per comunicare ufficialmente l’inizio dell’attività (anche per quelle soluzioni senza obbligo di Partita IVA, come gli appartamenti di privati – fino ad un massimo di 3), sia a fini amministrativi, statistici e di controllo, ed anche per garantire la legalità e la trasparenza delle strutture, così da permettere alle autorità di competenza di monitorare i dati utili al turismo e di intervenire in caso di irregolarità.

Nel caso della Regione Abruzzo, dopo aver effettuato la registrazione al SITRA (Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo), viene attribuito il CIR che, oltre ad essere consultabile in una banca dati regionale, deve essere indicato su le varie pubblicità e promozioni, oltre che essere esposto all’esterno della struttura. Questo obbligo deve essere rispettato dai proprietari delle strutture, dagli intermediari immobiliare ed anche coloro che gestiscono i portali online, come anche portali di prenotazione OTA). Per il mancato rispetto delle obbligazioni, i soggetti posso intercorrere in consistenti sanzioni amministrativa che variano da 250 a 5.000 euro per ogni unità immobiliare di cui si compone l’intera struttura.

 

CIN: Codice Identificativo Nazionale/

La Legge di Bilancio dell’attuale governo ha previsto nuove norme anche sugli affitti brevi, introducendo la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR).

Se prima di questi ultimi mesi, avevi già fatto richiesta e ottenuto il CIR, allora sicuramente avrai ricevuto una comunicazione con la quale venivi informato dall’ente dell’avvio della BDSR e dell’eventuale necessità di integrazione dei dati presenti nei sistemi regionali con quelli nazionale, così da avere un profilo corretto e completo della struttura e del gestore da inserire nella Banca Dati nazionale.

Dopo poco tempo, sul sito del Ministero è stata pubblicata una maschera dedicata dove fare richiesta per ottenere il CIN e consultare la stessa BDSR.

Ad oggi ancora in fase sperimentale, questa Banca Dati integra solo le strutture delle Regioni: Abruzzo, Calabria, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Veneto.

Ben strutturato già in questa fase, il sito permette sia ai titolari e gestori di fare richiesta ed ottenere il CIN, sia al cittadino di verificare l’esistenza di un CIN (inserendo il codice fornito dal gestore o indicato sul sito), che a Regioni e Comuni di effettuare verifiche sul territorio. Inoltre, fornisce manuali per il supporto e contatti utili per l’assistenza.

Dunque, dal 1° settembre si passerà da un modello regionale al registro unico, regolato dalle Legge n.191/2023, facilitando così l’incrocio di informazioni sugli immobili con i dati trasmessi AdE e permettendo di identificare e ridurre le anomalie nel panorama degli affitti brevi e turistici.

Restano ferme alcune delle caratteristiche appartenenti al CIR:

  • univocità del codice, facilitandone l’identificazione e la gestione da parte dell’utente;
  • i parametri di riferimento all’esposizione su documenti, promozione online e cartacea da parte dei soggetti, ed all’esterno della struttura;
  • il rispetto per le norme di riferimento in materia di impianti, dotazioni di estintori e rilevatori di gas.

Per quanto riguarda le sanzioni, invece, arriveranno fino a un massimo di 8.000 per chi affitta senza essere in possesso di CIN, e fino a 5.000 per chi lo omette nelle inserzioni o in altre tipologie di pubblicità.

Aspetti fiscali/

Oltre al CIN, il 2024 porta novità anche per quanto riguarda la tassazione. Infatti, fino al primo immobile si applica la cedolare secca al 21%; mentre, dal 1° gennaio, a partire dal secondo si applica quella al 26%, ricordando che dal quarto si riterrà attività imprenditoriale e quindi occorrerà fare la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) presso il SUAP del Comune di riferimento.

Novità anche per gli intermediari immobiliari (i gestori dei portali telematici) che, qualora siano loro ad incassare o abbiamo un ruolo nei pagamenti dei canoni, devono operare sulla ritenuta come titolo di acconto.

 

Conclusioni/

Già in questa fase di sperimentazione, tra gli obiettivi di queste novità in materia di affitti brevi rientra la prevenzione delle frodi, che per i turisti sono oramai sempre più frequenti, ma soprattutto l’aumentare della sicurezza e della trasparenza, anche per quanto riguarda i gestori e gli intermediari che vogliono farlo nei giusti termini.

Se hai già ottenuto il codice identificativo per la tua attività, non resta che affrettarti ad aggiornarlo per passare al modello nazionale; mentre, se sei ancora impelagato nelle svariate ricerche internet, il consiglio più utile per te è quello di chiamare il callcenter dedicato, che ti supporterà nei migliori dei modi, soprattutto se qualche punto nella modulistica non ti è completamente chiaro.

Invece, se stai per partire per le tue vacanze o stai cercando ancora la struttura giusta, non esitare a fare gli opportuni controlli. E’ più semplice di quanto credi:

  • visita il sito del Ministero del Turismo
  • consulta la BDSR
  • clicca su “ricerca CIN”
  • inserisci il CIN che hai trovato nell’inserzione
  • PARTI PIU’ LEGGERO: il gestore o proprietario della struttura si merita la tua fiducia!

 

 

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